DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n.257
Attuazione  della  direttiva  2004/40/CE sulle prescrizioni minime di
sicurezza  e  di  salute  relative  all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista  la  legge  25 gennaio  2006,  n. 29, recante «Disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - Legge comunitaria 2005», ed in particolare
l'articolo 1 e l'Allegato B;
  Vista   la  direttiva  2004/40/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza
e  salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
  Visto  il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, attuazione
della   direttiva   89/391/CEE,  della  direttiva  89/654/CEE,  della
direttiva  89/655/CEE,  della  direttiva  89/656/CEE, della direttiva
90/269/CEE,  della  direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE,
della   direttiva   90/679/CEE,   della  direttiva  93/88/CEE,  della
direttiva   95/63/CE,   della  direttiva  97/42/CE,  della  direttiva
98/24/CE,  della  direttiva  99/38/CE,  della  direttiva 2001/45/CE e
della   direttiva   99/92/CE,  della  direttiva  2003/10/CE  e  della
direttiva  2003/18/CE  riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della   salute   dei   lavoratori  durante  il  lavoro  e  successive
modificazioni;
  Vista  la legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante legge quadro sulla
protezione   delle   esposizioni  a  campi  elettrici,  magnetici  ed
elettromagnetici;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri
adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
reso nella seduta del 20 settembre 2007;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 novembre 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
del  lavoro  e  della  previdenza sociale, di concerto con i Ministri
degli  affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,
della  salute, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del  mare,  degli affari regionali e le autonomie
locali   e   per   le   riforme   e  le  innovazioni  nella  pubblica
amministrazione;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.

Sostituzione del titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
                                 626

  1.  Il  titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo
n.  626  del  1994»,  e'  sostituito  dal seguente: «Attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE,  90/394/CEE,  90/679/CEE,  93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE,
98/24/CE,  99/38/CE,  99/92/CE,  2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e
2004/40/CE  riguardanti  il  miglioramento  della  sicurezza  e della
salute dei lavoratori durante il lavoro.».

      
                               Art. 2.

Modifica  della  rubrica  del  titolo V- bis e inserimento del titolo
            V-ter nel decreto legislativo n. 626 del 1994

  1.  La  rubrica  del  titolo  V-bis  e'  sostituita dalla seguente:
«Protezione da agenti fisici: rumore».
  2. Dopo il titolo V-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, e'
inserito il seguente:

                           «"Titolo V-ter

         PROTEZIONE DA AGENTI FISICI: CAMPI ELETTROMAGNETICI

                               Capo I
                        Disposizioni generali

                          Art. 49-terdecies
                        Campo di applicazione

  1.   Il  presente  titolo  determina  i  requisiti  minimi  per  la
protezione  dei  lavoratori  contro  i  rischi  per  la  salute  e la
sicurezza  derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0
Hz  a  300 GHz), come definiti dall'articolo quaterdecies, durante il
lavoro.  Le  disposizioni  riguardano la protezione dai rischi per la
salute  e  la  sicurezza  dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a
breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione
di  correnti  indotte  e  dall'assorbimento  di  energia,  nonche' da
correnti di contatto.
  2.  Il  presente  titolo  non disciplina la protezione da eventuali
effetti  a  lungo  termine  e  non  riguarda  i rischi risultanti dal
contatto con i conduttori in tensione.

                        Art. 49-quaterdecies

                             Definizioni

  1. Agli effetti delle disposizioni del presente titolo si intendono
per:
    a) «campi  elettromagnetici»:  campi  magnetici  statici  e campi
elettrici,  magnetici  ed  elettromagnetici  variabili  nel  tempo di
frequenza inferiore o pari a 300 GHz;
    b) «valori limite di esposizione»: limiti all'esposizione a campi
elettromagnetici  che  sono  basati  direttamente sugli effetti sulla
salute  accertati  e  su  considerazioni  biologiche.  Il rispetto di
questi   limiti   garantisce   che  i  lavoratori  esposti  ai  campi
elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi per la
salute conosciuti;
    c) «valori  di  azione»:  l'entita'  dei  parametri  direttamente
misurabili, espressi in termini di intensita' di campo elettrico (E),
intensita' di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densita'
di  potenza (S), che determina l'obbligo di adottare una o piu' delle
misure  specificate nel presente titolo. Il rispetto di questi valori
assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.

                         Art. 49-quindecies

           Valori limite di esposizione e valori di azione

  1.  I  valori  limite  di  esposizione sono riportati nell'allegato
VI-bis, lettera A, tabella 1.
  2.  I valori di azione sono riportati nell'allegato VI-bis, lettera
B, tabella 2.

                               Capo II

                    Obblighi del datore di lavoro

                        Art. 49-sexiesdecies

      Identificazione dell'esposizione e valutazioni dei rischi

  1.  Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4,
il  datore  di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i
livelli   dei   campi   elettromagnetici  ai  quali  sono  esposti  i
lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere
effettuati  in  conformita'  alle  norme  europee  standardizzate del
Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finche'
le   citate   norme  non  avranno  contemplato  tutte  le  pertinenti
situazioni  per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo
dell'esposizione  dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore
di  lavoro  adotta  le  specifiche linee guida individuate od emanate
dalla  Commissione  consultiva  permanente  per  la prevenzione degli
infortuni  e  per  l'igiene  del  lavoro, di cui all'articolo 393 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e
successive  modificazioni,  o,  in  alternativa,  quelle del Comitato
elettrotecnico  italiano  (CEI),  tenendo  conto,  se necessario, dei
livelli  di  emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature in
confonnita' alle specifiche direttive comunitarie di prodotto.
  2.   A   seguito   della   valutazione   dei   livelli   dei  campi
elettromagnetici   effettuata  in  conformita'  al  comma 1,  qualora
risulti   che   siano   superati   i   valori   di   azione   di  cui
all'articolo 49-quindecies,  il  datore  di  lavoro  valuta e, quando
necessario,  calcola  se  i  valori  limite di esposizione sono stati
superati.
  3.  La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e
2  non  devono  necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro
accessibili  al  pubblico  purche'  si  sia  gia'  proceduto  ad  una
valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione
dell'esposizione  della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz
a  300  GHz  e  risultino  rispettate per i lavoratori le restrizioni
previste   dalla   raccomandazione  1999/519/CE  del  Consiglio,  del
12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.
  4.  La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e
2 sono programmati ed effettuati, con cadenza almeno quinquennale, da
personale  competente  nell'ambito  del  servizio  di  prevenzione  e
protezione  di cui all'articolo 8. I dati ottenuti dalla valutazione,
misurazione  e calcolo del livello di esposizione costituiscono parte
integrante del documento di valutazione del rischio.
  5. Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo 4,
il  datore  di  lavoro  presta  particolare  attenzione  ai  seguenti
elementi:
    a) il  livello,  lo  spettro  di  frequenza,  la durata e il tipo
dell'esposizione;
    b) i  valori  limite  di  esposizione e i valori di azione di cui
all'articolo 49-quindecies;
    c) tutti   gli   effetti  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  dei
lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
    d) qualsiasi effetto indiretto quale:
      1)   interferenza   con   attrezzature   e  dispositivi  medici
elettronici   (compresi  stimolatori  cardiaci  e  altri  dispositivi
impiantati);
      2)  rischio  propulsivo  di  oggetti  ferromagnetici  in  campi
magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT;
      3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
      4)  incendi  ed  esplosioni  dovuti all'accensione di materiali
infiammabili  provocata  da  scintille  prodotte  da  campi  indotti,
correnti di contatto o scariche elettriche;
    e) l'esistenza  di  attrezzature di lavoro alternative progettate
per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
    f) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso
della  sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in
pubblicazioni scientifiche;
    g) sorgenti multiple di esposizione;
    h) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
  6.  Il datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio di
cui  all'articolo 4 deve precisare le misure adottate, previste dagli
articoli 49-septiesdecies   e   49-octiesdecies.   Nel  documento  di
valutazione  del  rischio  il  datore  di  lavoro  puo' includere una
giustificazione,  per  la quale data la natura e l'entita' dei rischi
connessi  con  i  campi  elettromagnetici non e' stata necessaria una
valutazione  dei  rischi  piu' dettagliata. La valutazione dei rischi
viene  aggiornata,  con  cadenza almeno quinquennale, e comunque ogni
qualvolta  si verifichino mutamenti che potrebbero renderla superata,
oppure  quando  i  risultati  della  sorveglianza  sanitaria  rendano
necessaria la sua revisione.

                        Art. 49-septiesdecies

                 Misure di prevenzione e protezione

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo 3 il datore di
lavoro,  tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilita' di
misure per controllare il rischio alla fonte, elimina alla sorgente o
riduce  al  minimo  i  rischi  derivanti  dall'esposizione  ai  campi
elettromagnetici.
  2.    A    seguito    della   valutazione   dei   rischi   di   cui
all'articolo 49-sexiesdecies,  qualora risulti che i valori di azione
di cui all'articolo 49-quindecies sono superati, il datore di lavoro,
a     meno     che     la     valutazione    effettuata    a    norma
dell'articolo 49-sexiesdecies,  comma 2, dimostri che i valori limite
di  esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi
relativi alla sicurezza, elabora ed applica un programma d'azione che
comprenda   misure   tecniche  e  organizzative  intese  a  prevenire
esposizioni  superiori ai valori limite di esposizione, tenendo conto
in particolare:
    a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione
ai campi elettromagnetici;
    b) della    scelta    di    attrezzature   che   emettano   campi
elettromagnetici  di intensita' inferiore, tenuto conto del lavoro da
svolgere;
    c) delle  misure  tecniche  per  ridurre  l'emissione  dei  campi
elettromagnetici,  incluso  se  necessario  l'uso  di  dispositivi di
sicurezza,  schermature  o di analoghi meccanismi di protezione della
salute;
    d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature
di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
    e) della  progettazione  e  della  struttura  dei  luoghi e delle
postazioni di lavoro;
    f) della    limitazione    della    durata    e   dell'intensita'
dell'esposizione;
    g) della  disponibilita'  di  adeguati  dispositivi di protezione
individuale.
  3.  I  luoghi di lavoro dove i lavoratori, in base alla valutazione
del   rischio  di  cui  all'articolo 49-sexiesdecies  possono  essere
esposti  a  campi  elettromagnetici  che  superano i valori di azione
devono  essere indicati con un'apposita segnaletica. Tale obbligo non
sussiste   nel   caso   che  dalla  valutazione  effettuata  a  norma
dell'articolo 49-sexiesdecies,  comma 2, il datore di lavoro dimostri
che  i  valori  limite di esposizione non sono superati e che possono
essere  esclusi  rischi  relativi  alla  sicurezza.  Dette  aree sono
inoltre  identificate  e  l'accesso  alle stesse e' limitato, laddove
cio'   sia  tecnicamente  possibile  e  sussista  il  rischio  di  un
superamento dei valori limite di esposizione.
  4.  In  nessun  caso  i  lavoratori  devono essere esposti a valori
superiori  ai  valori  limite di esposizione. Allorche', nonostante i
provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente
titolo  i  valori limite di esposizione risultino superati, il datore
di  lavoro  adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di
sotto  dei  valori  limite  di  esposizione,  individua  le cause del
superamento  dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza
le   misure   di  protezione  e  prevenzione  per  evitare  un  nuovo
superamento.
  5.  A norma dell'articolo 4, comma 1, il datore di lavoro adatta le
misure  di  cui  al  presente  articolo alle  esigenze dei lavoratori
esposti particolarmente sensibili al rischio.

                        Art. 49-octiesdecies

              Informazione e formazione dei lavoratori

  1.  Nell'ambito  degli  obblighi  di  cui agli articoli 21 e 22, il
datore  di  lavoro  provvede  affinche' i lavoratori esposti a rischi
derivanti  da  campi  elettromagnetici  sul  luogo di lavoro e i loro
rappresentanti  vengano informati e formati in relazione al risultato
della  valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-sexiesdecies con
particolare riguardo:
    a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
    b) all'entita'  e al significato dei valori limite di esposizione
e  dei valori di azione di cui all'articolo 49-quindecies, nonche' ai
potenziali rischi associati;
    c) ai  risultati  della  valutazione,  misurazione  o calcolo dei
livelli  di  esposizione ai campi elettromagnetici effettuate a norma
dell'articolo 49-sexiesdecies;
    d) alle   modalita'  per  individuare  e  segnalare  gli  effetti
negativi dell'esposizione per la salute;
    e) alle  circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
    f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi
derivanti dall'esposizione.

                        Art. 49-noviesdecies

                       Sorveglianza sanitaria

  1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 e dall'articolo 17,
e    fermo    restando    il    rispetto    di    quanto    stabilito
dall'articolo 49-septiesdecies,    comma 4,    sono    sottoposti   a
sorveglianza  sanitaria  i  lavoratori  per i quali e' stata rilevata
un'esposizione     superiore     ai     valori    limite    di    cui
all'articolo 49-quindecies, comma 1.
  2.  La  sorveglianza  sanitaria viene effettuata periodicamente, di
norma una volta l'anno o con periodicita' inferiore decisa dal medico
competente  con  particolare  riguardo  ai lavoratori particolarmente
sensibili  al  rischio,  tenuto conto dei risultati della valutazione
dei rischi di cui all'articolo 49-sexiesdecies.
  3.  Nel  caso  in  cui  la  sorveglianza  sanitaria  riveli  in  un
lavoratore  l'esistenza  di un danno alla salute il medico competente
ne  informa  il  datore di lavoro che procede ad effettuare una nuova
valutazione del rischio a norma dell'articolo 49-sexiesdecies.

                           Art. 49-vicies

                   Cartelle sanitarie e di rischio

  1.  Il  medico  competente,  per  ciascuno  dei  lavoratori  di cui
all'articolo 49-noviesdecies,   comma 1,   provvede  ad  istituire  e
aggiornare  una  cartella  sanitaria  e  di  rischio,  secondo quanto
previsto  dall'articolo 17, comma 1, lettera d). I singoli lavoratori
hanno, su richiesta, accesso ai loro dati medici personali.».

      
                               Art. 3.

                              Sanzioni

  1.  All'articolo 89  del  decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma 1,  dopo le parole «49-quinquies, commi 1 e 6;» sono
inserite le seguenti: «49-sexiesdecies, commi 1 e 6;»;
    b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «49-undecies, comma 3,
secondo  periodo;» sono inserite le seguenti: «49-sexiesdecies, comma
2, 49-septiesdecies, comma 2;»;
    c) al  comma 2,  lettera b),  dopo le parole: «49, comma 1;» sono
inserite le seguenti: «49-septiesdecies, commi 3 e 4;»;
    2. All'articolo 92,  comma 1, lettera a), del decreto legislativo
19 settembre   1994,   n.   626,   dopo   le  parole:  «17,  comma 1,
lettere b), d), h)    e   l);»   sono   inserite   le   seguenti:   «
49-noviesdecies, comma 3, 49-vicies;».

      
                               Art. 4.

                       Clausola di cedevolezza

  1.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della   Costituzione,   e  dall'articolo 16,  comma  3,  della  legge
4 febbraio   2005,  n.  11,  le  disposizioni  del  presente  decreto
legislativo   riguardanti  ambiti  di  competenza  legislativa  delle
regioni  e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  si
applicano,  nell'esercizio  del  potere  sostituivo dello Stato e con
carattere  di  cedevolezza,  a  decorrere  dalla scadenza del termine
stabilito  per  l'attuazione  della  direttiva  oggetto  del presente
decreto  legislativo,  nelle  regioni e nelle province autonome nelle
quali  non  sia  ancora  stata  adottata  la  normativa di attuazione
regionale  o  provinciale  e perdono comunque efficacia dalla data di
entrata   in  vigore  di  quest'ultima,  fermi  restando  i  principi
fondamentali   ai   sensi   dell'articolo 117,   comma terzo,   della
Costituzione.

      
                               Art. 5.

                       Invarianza degli oneri

  1.  All'attuazione degli articoli dal 49-terdecies al 49-vicies del
decreto  legislativo  19 settembre  1994, n. 626, come modificato dal
presente decreto, le amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito
degli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio e con le dotazioni umane,
strumentali  e  finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

      
                               Art. 6.

                          Entrata in vigore

  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo 2  entrano in vigore il
30 aprile 2008.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 19 novembre 2007

                             NAPOLITANO

                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Bonino,  Ministro  per le politiche
                                  europee
                                  Damiano,   Ministro  del  lavoro  e
                                  della previdenza sociale
                                  D'Alema,   Ministro   degli  affari
                                  esteri
                                  Mastella, Ministro della giustizia
                                  Padoa       Schioppa,      Ministro
                                  dell'economia e delle finanze
                                  Turco, Ministro della salute
                                  Bersani,  Ministro  dello  sviluppo
                                  economico
                                  Pecoraro      Scanio,      Ministro
                                  dell'ambiente  e  della  tutela del
                                  territorio e del mare
                                  Lanzillotta,  Ministro degli affari
                                  regionali e le autonomie locali
                                  Nicolais, Ministro per le riforme e
                                  le   innovazioni   nella   pubblica
                                  amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Mastella

      
                                                      Allegato VI-bis
                                   (previsto dall'art. 49-quindecies)

VALORI  LIMITE  DI  ESPOSIZIONE  E  VALORI  DI  AZIONE  PER  I  CAMPI
                          ELETTROMAGNETICI

    Le  seguenti  grandezze  fisiche  sono  utilizzate per descrivere
l'esposizione ai campi elettromagnetici:
    Corrente  di  contatto  (I c).  La  corrente  di contatto tra una
persona  e un oggetto e' espressa in Ampere (A). Un conduttore che si
trovi in un campo elettrico puo' essere caricato dal campo.
    Densita'  di corrente (J). E' definita come la corrente che passa
attraverso  una sezione unitaria perpendicolare alla sua direzione in
un  volume  conduttore  quale  il  corpo  umano  o  una sua parte. E'
espressa in Ampere per metro quadro (A/m^2).
    Intensita'  di  campo  elettrico. E' una grandezza vettoriale (E)
che  corrisponde  alla  forza  esercitata  su  una  particella carica
indipendentemente dal suo movimento nello spazio. E' espressa in Volt
per metro (V/m).
    Intensita'  di  campo  magnetico. E' una grandezza vettoriale (H)
che, assieme all'induzione magnetica, specifica un campo magnetico in
qualunque punto dello spazio. E' espressa in Ampere per metro (A/m).
    Induzione   magnetica.   E'  una  grandezza  vettoriale  (B)  che
determina una forza agente sulle cariche in movimento. E' espressa in
Tesla  (T). Nello spazio libero e nei materiali biologici l'induzione
magnetica   e   l'intensita'   del   campo   magnetico   sono  legate
dall'equazione 1 A m^-1 = 4pgreco 10^-7 T.
    Densita'  di  potenza  (S).  Questa grandezza si impiega nel caso
delle   frequenze   molto   alte  per  le  quali  la  profondita'  di
penetrazione  nel  corpo e' modesta. Si tratta della potenza radiante
incidente  perpendicolarmente  a  una  superficie,  divisa per l'area
della superficie in questione ed e' espressa in Watt per metro quadro
(W/m^2).
    Assorbimento   specifico  di  energia  (SA).  Si  definisce  come
l'energia  assorbita  per  unita'  di massa di tessuto biologico e si
esprime  in  Joule  per  chilogrammo (J/kg). Nella presente direttiva
esso  si  impiega  per  limitare gli effetti non termici derivanti da
esposizioni a microonde pulsate.
    Tasso  di  assorbimento specifico di energia (SAR). Si tratta del
valore mediato su tutto il corpo o su alcune parti di esso, del tasso
di assorbimento di energia per unita' di massa di tessuto corporeo ed
e'  espresso in Watt per chilogrammo (W/kg). Il SAR a corpo intero e'
una  misura  ampiamente  accettata  per porre in rapporto gli effetti
termici  nocivi  dell'esposizione  a  radiofrequenze  (RF).  Oltre al
valore del SAR mediato su tutto il corpo, sono necessari anche valori
locali  del  SAR  per valutare e limitare la deposizione eccessiva di
energia   in  parti  piccole  del  corpo  conseguenti  a  particolari
condizioni  di  esposizione, quali ad esempio il caso di un individuo
in  contatto con la terra, esposto a RF dell'ordine di pochi MHz e di
individui esposti nel campo vicino di un'antenna.
    Tra   le   grandezze   sopra   citate,  possono  essere  misurate
direttamente  l'induzione  magnetica,  la  corrente  di  contatto, le
intensita' di campo elettrico e magnetico, e la densita' di potenza.

                   A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE

    Per  specificare i valori limite di esposizione relativi ai campi
elettromagnetici,  a  seconda  della  frequenza,  sono  utilizzate le
seguenti grandezze fisiche:
      *  sono  definiti  valori limite di esposizione per la densita'
di  corrente  relativamente ai campi variabili nel tempo fino a 1 Hz,
al  fine  di  prevenire  effetti  sul  sistema  cardiovascolare e sul
sistema nervoso centrale;
      *  fra 1 Hz e 10 MHz sono definiti valori limite di esposizione
per  la  densita'  di  corrente,  in  modo da prevenire effetti sulle
funzioni del sistema nervoso;
      *  fra  100  kHz  e  10  GHz  sono  definiti  valori  limite di
esposizione per il SAR, in modo da prevenire stress termico sul corpo
intero   ed   eccessivo   riscaldamento   localizzato   dei  tessuti.
Nell'intervallo  di frequenza compreso fra 100 kHz e 10 MHz, i valori
limite  di  esposizione  previsti si riferiscono sia alla densita' di
corrente che al SAR;
      *  fra  10  GHz  e  300  GHz  sono  definiti  valori  limite di
esposizione   per  la  densita'  di  potenza  al  fine  di  prevenire
l'eccessivo riscaldamento dei tessuti della superficie del corpo o in
prossimita' della stessa.

                              Tabella 1

     Valori limite di esposizione (art. 49-quindecies, comma 1).

            Tutte le condizioni devono essere rispettate.

Intervallo di frequenza

Densita' di corrente corporea J (mA/m2)

SAR mediato su corpo intero (W/Kg)

SAR localizzato (corpo e tronco) (W/Kg)

SAR localizzato (arti) (W/Kg)

Densita' di potenza (W/m2)

0 - 1 Hz

40

/

/

/

/

1 - 4 Hz

40/f

/

/

/

/

4 - 1000 Hz

10

/

/

/

/

1000 - 100 kHz

f/100

/

/

/

/

100 kHz-10 MHz

f/100

0,4

10

20

/

10 MHz -10 GHz

/

0,4

10

20

/

10- 300 GHz

/

/

/

/

50

 
Note:
    1. f e' la frequenza in Hertz.
    2.  I valori limite di esposizione per la densita' di corrente si
prefiggono    di   proteggere   dagli   effetti   acuti,   risultanti
dall'esposizione,  sui  tessuti  del  sistema  nervoso centrale nella
testa e nel torace. I valori limite di esposizione nell'intervallo di
frequenza compreso fra 1 Hz e 10 MHz sono basati sugli effetti nocivi
accertati  sul  sistema  nervoso  centrale.  Tali  effetti acuti sono
essenzialmente   istantanei   e   non   v'e'  alcuna  giustificazione
scientifica per modificare i valori limite di esposizione nel caso di
esposizioni  di  breve  durata.  Tuttavia, poiche' i valori limite di
esposizione  si  riferiscono  agli effetti nocivi sul sistema nervoso
centrale,  essi  possono permettere densita' di corrente piu' elevate
in tessuti corporei diversi dal sistema nervoso centrale a parita' di
condizioni di esposizione.
    3.  Data  la  non omogeneita' elettrica del corpo, le densita' di
corrente  dovrebbero  essere calcolate come medie su una sezione di 1
cm ^2 perpendicolare alla direzione della corrente.
    4.  Per  le  frequenze  fino  a  100 kHz, i valori di picco della
densita'  di corrente possono essere ottenuti moltiplicando il valore
efficace rms per (2)^«1/2».
  5. Per le frequenze fino a 100 kHz e per i campi magnetici pulsati,
la  massima  densita'  di corrente associata agli impulsi puo' essere
calcolata  in  base  ai tempi di salita/discesa e al tasso massimo di
variazione  dell'induzione magnetica. La densita' di corrente indotta
puo'  essere  confrontata  con  il  corrispondente  valore  limite di
esposizione.
    Per   gli   impulsi   di  durata  la  frequenza  equivalente  per
l'applicazione dei limiti di esposizione va calcolata come f = 1/(2).
    6.  Tutti i valori di SAR devono essere ottenuti come media su un
qualsiasi periodo di 6 minuti.
    7.  La  massa  adottata  per mediare il SAR localizzato e' pari a
ogni  10  g  di tessuto contiguo. Il SAR massimo ottenuto in tal modo
costituisce  il  valore  impiegato  per la stima dell'esposizione. Si
intende  che  i  suddetti  10 g di tessuto devono essere una massa di
tessuto  contiguo  con  proprieta'  elettriche  quasi omogenee. Nello
specificare  una  massa  contigua  di  tessuto, si riconosce che tale
concetto puo' essere utilizzato nella dosimetria numerica ma che puo'
presentare  difficolta'  per  le  misurazioni  fisiche  dirette. Puo'
essere  utilizzata  una  geometria semplice quale una massa cubica di
tessuto,  purche' le grandezze dosimetriche calcolate assumano valori
conservativi rispetto alle linee guida in materia di esposizione.
    8. Per esposizioni pulsate nella gamma di. frequenza compresa fra
0,3  e  10  GHz e per esposizioni localizzate del capo, allo scopo di
limitare   ed   evitare   effetti   uditivi   causati  da  espansione
termoclastica,   si   raccomanda   un   ulteriore  valore  limite  di
esposizione. Tale limite e' rappresentato dall'assorbimento specifico
(SA)  che non dovrebbe superare 10 mJ/kg calcolato come media su 10 g
di tessuto.
    9.  Le  densita'  di  potenza  sono  ottenute  come  media su una
qualsiasi  superficie esposta di 20 cm^2 e su un qualsiasi periodo di
68/f^«1,05»  minuti (f in GHz) per compensare la graduale diminuzione
della  profondita'  di penetrazione con l'aumento della frequenza. Le
massime  densita'  di potenza nello spazio, mediate su una superficie
di 1 cm^2, non dovrebbero superare 20 volte il valore di 50 W/m^2.
    10.  Per  quanto  riguarda  i  campi  elettromagnetici  pulsati o
transitori o in generale per quanto riguarda l'esposizione simultanea
a   campi   di  frequenza  diversa,  e'  necessario  adottare  metodi
appropriati  di  valutazione,  misurazione  e/o  calcolo  in grado di
analizzare  le  caratteristiche  delle forme d'onda e la natura delle
interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate europee
elaborate dal CENELEC.

                         B. VALORI DI AZIONE

  I  valori  di  azione di cui alla tabella 2 sono ottenuti a partire
dai valori limite di esposizione secondo le basi razionali utilizzate
dalla  Commissione  internazionale per la protezione dalle radiazioni
non  ionizzanti  (ICNIRP)  nelle  sue  linee  guida sulla limitazione
dell'esposizione alle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP 7/99).

                              Tabella 2

           Valori di azione ( art- 49-quindecies, comma 2)

                [valori efficaci (rms) imperturbati]

Intervallo di frequenza

Intensita' di campo elettrico E (V/m)

Intensita' di campo magnetico H (A/m)

Induzione magnetica

B (µT)

Densita' di potenza di onda piana Seq (W/m2)

Corrente di contatto

lc (mA)

Corrente indotta attraverso gli arti

IL (mA)

0 - 1 Hz

/

1,63x105

2x105

/

1,0

/

1 - 8 Hz

20000

1,63x105/f2

2x105/f2

/

1,0

/

8 - 25 Hz

20000

2x104/f

2,5x104/f

/

1,0

/

0,025 - 0,82 kHz

500/f

20/f

25/f

/

1,0

/

0,82 - 2,5 kHz

610

24,4

30,7

/

1,0

/

2,5 - 65 kHz

610

24,4

30,7

/

0,4f

/

65 -100 kHz

610

1600/f

2000/f

/

0,4/f

/

0,1 - 1 MHz

610

1,6/f

2/f

/

40

/

1 - 10 MHz

610/f

1,6/f

2/f

/

40

/

10-110 MHz

61

0,16

0,2

10

40

100

110 - 400 MHz

61

0,16

0,2

10

/

/

400 - 2000 MHz

3f½

0,008f½

0,01f½

f/40

/

/

2 - 300 GHz

137

0,36

0,45

50

/

/

 

Note:
    1. f e' la frequenza espressa nelle unita' indicate nella colonna
relativa all'intervallo di frequenza.
    2.  Per le frequenze comprese fra 100 kHz e 10 GHz, S «eq», E, H,
B  e I «L» devono essere calcolati come medie su un qualsiasi periodo
di 6 minuti.
    3.  Per le frequenze che superano 10 GHz, S «eq», E, H e B devono
essere  calcolati  come  medie su un qualsiasi periodo di 68/f^«1/05»
minuti (f in GHz).
    4.  Per  le frequenze fino a 100 kHz, i valori di azione di picco
per  le  intensita' di campo possono essere ottenuti moltiplicando il
valore  efficace rms per (2)^«1/2». Per gli impulsi di durata t p, la
frequenza  equivalente  da  applicare  per  i  valori  di  azione  va
calcolata come f = 1/(2t p).
    Per  le  frequenze  comprese  tra  100  kHz e 10 MHz, i valori di
azione   di   picco   per  le  intensita'  di  campo  sono  calcolati
moltiplicando  i  pertinenti valori efficaci (rms) per 10^a, dove a =
(0,665 log (f/10) + 0,176), f in Hz.
    Per  le  frequenze  comprese  tra  10  MHz e 300 GHz, i valori di
azione  di picco sono calcolati moltiplicando i valori efficaci (rms)
corrispondenti  per  32 nel caso delle intensita' di campo e per 1000
nel caso della densita' di potenza di onda piana equivalente.
    5.  Per  quanto  riguarda  i  campi  elettromagnetici  pulsati  o
transitori   o  in  generale  l'esposizione  simultanea  a  campi  di
frequenza  diversa,  e'  necessario  adottare  metodi  appropriati di
valutazione,  misurazione  e/o  calcolo  in  grado  di  analizzare le
caratteristiche  delle  forme  d'onda  e  la natura delle interazioni
biologiche,  tenendo  conto delle norme armonizzate europee elaborate
dal CENELEC.
    6.  Per  i  valori  di  picco  di  campi elettromagnetici pulsati
modulati  si  propone  inoltre  che,  per  le  frequenze portanti che
superano  10 MHz, S e q valutato come media sulla durata dell'impulso
non  superi  di  1000  volte  i  valori  di  azione  per S e q, o che
l'intensita'  di  campo  non  superi  di  32 volte i valori di azione
dell'intensita' di campo alla frequenza portante.